Decreto Legge recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione
Roma 7 aprile 2020_ Il Consiglio dei ministri del 6 aprile scorso ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.
Ritenendo di fare cosa gradita in attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta previsto ad horas _ trasmettiamo di seguito alcuni approfondimenti sulle principali disposizioni effettuati sulla base dei testi a disposizione della Confederazione.
E’ doveroso sottolineare pertanto che le indicazioni fornite potrebbero essere soggette a successiva modifica.
Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su numerosi ambiti di intervento, fra i quali:
Certificazioni Uniche
Il decreto legge in commento rimette nei termini la trasmissione e la consegna delle certificazioni (CU) rilasciate dai sostituti d’imposta che dovevano essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate e consegnate ai sostituiti entro la trascorsa data del 31 marzo. In particolare, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono
consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomi. Il differimento non pregiudica la necessità dei sostituiti e degli operatori di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare o trasmettere le dichiarazioni dei redditi con i modelli 730.
Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri dispone poi la non applicabilità delle sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile. Resta fermo il maggior termine previsto a regime per la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Entro il prossimo 30 aprile anche queste certificazioni dovranno, però, essere in possesso dei sostituiti.
Assistenza fiscale
Anche l’assistenza fiscale si adegua ai divieti e alle difficoltà di spostamenti derivanti dalle misure emergenziali Covid-19. I CAF e i professionisti abilitati possono acquisire telematicamente le deleghe dei contribuenti necessarie per gestire l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, salvo acquisire gli originali alla cessazione delle attuali misure restrittive. Il contribuente può inviare una delega non sottoscritta ma accompagnata da una autorizzazione resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario. Le stesse modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS, come ad esempio la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza. Tutte queste misure dovranno però essere tempestivamente regolarizzate alla cessazione dell’attuale periodo di emergenza.
Ritenute fiscali negli appalti
Proroga al 30 giugno 2020 della validità dei certificati previsti dall’articolo 17- bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, che consentono alle imprese interessate dalle disposizioni in materia di appalti di cui al DL 124/2019 di non essere soggette all’obbligo di verifica fiscale della regolarità degli assuntori di contratti di appalto, subappalto, prestazioni d’opera dall’importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Nessuna proroga è però prevista per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica richiesta per i contratti in corso.
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi di aprile e maggio 2020
Contribuenti con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro
Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
- con ricavi o compensi non superiore a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);
- che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo 2020 (per i versamenti di aprile) e aprile 2020 (per i versamenti di maggio), rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019, sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti in autoliquidazione di:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno 2020. Non verranno
rimborsati i versamenti già effettuati.
Contribuenti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro
Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato: - con ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);
- che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo 2020 (per i versamenti di aprile) e aprile 2020 (per i versamenti di maggio), rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019,
sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti in autoliquidazione di:
• ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta;
• IVA;
• contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso la loro attività in data successiva al 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in
questo caso non verranno rimborsati i versamenti già effettuati.
Settori particolari
Per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, restano valide le previsioni recate dall’art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020, ossia la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R.
n. 600/1973 e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per le imprese operanti in specifici settori di cui all’art. 61 del D.L. n. 18/2020 (federazioni sportive, ristoranti, teatri, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc.), resta valida – per i mesi di mesi di aprile e maggio 2020 – la sospensione fino al 30 aprile 2020 (solo per il settore dello sport, fino al 31 maggio 2020) dei versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Infine, sono previste forme di cooperazione tra l’INPS, l’INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione dei ricavi e compensi tra marzo, aprile 2019 e marzo e aprile 2020.
Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro
Viene prorogata fino al 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, la possibilità di non assoggettare i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 alle ritenute d’acconto ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del
sostituto d’imposta, a condizione che questi nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020) senza applicazione di sanzioni e interessi.
Metodo previsionale per il calcolo degli acconti di giugno
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 2019 (2020), non trovano applicazione sanzioni ed interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti d’imposta IRPEF, IRES e IRAP, a seguito dell’applicazione degli stessi col metodo previsionale, a condizione però che in caso di insufficiente versamento, l’importo versato non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.
Differimento generalizzato dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020
I versamenti nei confronti delle PA, di cui all’art. 60 del D.L. n. 18/2020, si
considerano tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Si ricorda che, in base all’art. 60 del decreto Cura Italia, per tutti i contribuenti i versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. Pertanto, chi non li ha effettuati entro tale data, potrà effettuarli entro il 16 aprile 2020, senza essere sanzionato.
Fondo di garanzia PMI
Per il Fondo di garanzia, il decreto Liquidità, sostituendo il contenuto dell’articolo 49 del decreto Cura Italia, ne prevede l’estensione per tutto il 2020 alle imprese fino a 499 dipendenti.
Sempre fino al 31 dicembre 2020, inoltre, l’importo massimo garantito per singola impresa sarà aumentato a 5 milioni di euro e la garanzia sarà gratuita.
Secondo la bozza del decreto, saranno ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti ottenuti dalle piccole e medie imprese e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000), purché tali
finanziamenti:
- prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dall’erogazione;
- abbiano una durata da 24 fino a 72 mesi;
- siano di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, e, comunque, non superiore a 25.000 euro. Per tali finanziamenti la garanzia sarà concessa automaticamente, senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
La garanzia sarà concessa sempre fino al 100%, ma con valutazione del Fondo, per le PMI con ammontare di ricavi non superiore a 800.000 euro per finanziamenti che prevedano l’inizio del rimborso del capitale a partire da 18/24 mesi e abbiano una durata compresa tra 24 e 72 mesi e comunque, di importo non superiore al 15% dei ricavi medesimi.
Per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro, la garanzia sarà pari al 90%, ma potrà arrivare al 100% con la controgaranzia di Confidi. I prestiti devono essere d’importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l’importo di 800.000 euro.
Potranno accedere al Fondo anche imprese con inadempienze probabili o con esposizioni “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020, e le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale dopo
il 31 dicembre 2019.
Le garanzie al 100% si prevede saranno essere immediatamente operative, mentre l’estensione al 90% per sarà soggetta all’autorizzazione della Commissione UE (i ministeri interessati contano il via libera possa arrivare in pochi giorni).
Garanzie SACE
Con l’intervento di SACE, controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti, si concederanno garanzie fino 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati alle PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI (5 miliardi di euro).
A tal fine è prevista la creazione di un fondo con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, in capo al Ministero dell’Economia.
Stando alla bozza del decreto, la garanzia potrà rilasciata fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’importo del prestito assistito da garanzia non potrà superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019.
Previsti tre soglie di garanzia: - 90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato;
- 80% con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
L’impresa che beneficia della garanzia dovrà assumere l’impegno: - che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento;
- a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il nuovo strumento dovrebbe essere partire in pochi giorni. Secondo le anticipazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze si sta mettendo in campo una task force integrata con il sistema bancario e SACE per renderlo immediatamente operativo.
Garanzie per l’export
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in
questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export. L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.