COVID19 AGGIORNAMENTI – Attuazione misure del DPCM 3 dicembre 2020
CIRCOLARE N°263/2020 Roma, 07/12/2020
Attuazione misure del DPCM 3 dicembre 2020
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Roma 7 dicembre 2020 _ Vi informiamo che è stata inviata ai prefetti la nuova circolare del
capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, che fornisce le indicazioni sui profili attuativi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020
Per raggiungere i parenti o amici non autosufficienti e più in generale in situazioni di
necessità, occorrerà un’autocertificazione.
Le forze dell’ordine effettueranno controlli sulle strade italiane in merito agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio _ indipendentemente dal rispettivo livello di rischio _ e anche tra i comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno.
Dalle 18 del 31 dicembre alle 7 del primo giorno del nuovo anno sarà possibile consumare
i pasti solo nelle camere degli alberghi e non negli spazi comuni. Dal 21 dicembre 2020 al
6 gennaio 2021, ci si potrà spostare tra regioni diverse solo ed esclusivamente in caso di
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ma sarà
comunque permesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con
esclusione delle seconde case. Nel periodo tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021,
chiunque rientri dall’estero dovrà andare in isolamento fiduciario e sottoporsi a
sorveglianza sanitaria. Gli impianti sciistici apriranno soltanto il 7 gennaio 2021 – prevista
in questo caso l’adozione di linee guida da parte della Conferenza delle Regioni, validate
dal Comitato tecnico-scientifico. Sospese le mostre, chiusi al pubblico i musei e gli altri
istituti o centri culturali, è consentita l’apertura delle biblioteche con servizi offerti solo su
prenotazione.
Con riferimento infine alle Attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 9, lett. ff) del
d.P.C.M. 3 dicembre 2020), viene precisato che nelle giornate prefestive e festive sono
chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno, oltre che dei mercati e dei centri
commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni
di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili. Viene inoltre ampliato
l’ambito delle attività che restano consentite durante le suddette chiusure festive e
prefestive, rientrandovi ora anche i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici.
Si rimanda al testo della circolare in allegato n.1 per ogni necessario approfondimento.
Vi segnaliamo inoltre che il Governo ha pubblicato sul proprio sito le Faq relative al Dpcm
del 3 dicembre 2020 che chiariscono cosa si può fare nelle zone rosse, arancioni e gialle
in cui è diviso dal nostro Paese. Dalle visite ai congiunti alle seconde case, cos’è
permesso e cosa no. Di seguito il link di collegamento
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-
governo/15638
ALLEGATI
Ministero Interno _ circolare N.15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ _ 5 dicembre 2020