D.L. – Sostegni. Primi approfondimenti sulle disposizioni contenute nel provvedimento.
Roma 22 marzo 2021 – Si riportano di seguito gli approfondimenti sulle disposizioni introdotte dal DL Sostegni, già bollinato ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA
Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA. La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, demandando all’Agenzia delle entrate la concessione di un contributo a fondo perduto. Beneficiari del contributo sono i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Quali possibili beneficiari del contributo rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Non possono beneficiare del contributo:
– soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
– soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
– gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
– gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, di un ammontare di compensi percepiti o di ricavi derivanti dall’attività di impresa – relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 – non superiore a dieci milioni di euro. Viene eliminato il riferimento ai codici ATECO.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
La regola generale è che l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. La predetta percentuale è del sessanta, cinquanta, quaranta, trenta e venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a centomila, quattrocentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è pari all’importo così ottenuto. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020 spetta un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per l’erogazione del contributo da parte dell’Agenzia delle entrate, la norma demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza (da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati), del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.
E’ prevista poi la proroga al 1° luglio 2021 l’applicazione della dichiarazione Iva precompilata. Inoltre sono prorogate al 31 marzo 2021 le comunicazioni degli enti esterni per la precompilata (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)
Così come sono prorogate la trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate e la consegna della Certificazione Unica ai percipienti: dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021. Altra proroga per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata: dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021.
Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. La norma in esame è finalizzata ad istituire un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore degli operatori del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche e delle attività correlate colpiti dagli effetti economici derivanti dall’epidemia COVID-19.
Fondo autonomi e professionisti. La norma dispone un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria inziale del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019 – articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi. La disposizione modifica il comma 1, dell’articolo 68 del DL n. 18/2020 e, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’INPS), relativi alle entrate tributarie e non.
Inoltre la stessa norma sostituisce il comma 3 dell’articolo 68 del DL n. 18/2020, relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio, prevedendo che non si determini l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente: entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Inoltre è stabilita la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro. La norma parla di annullamento automatico, pertanto il provvedimento dovrebbe scattare senza adempimenti da parte dei contribuenti.
Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19. E’ prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto ad individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente. La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità, previste per le dichiarazioni dei redditi dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e per le dichiarazioni iva dall’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, comunicazioni che l’Agenzia delle entrate, per il periodo d’imposta 2017 ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non inviato, per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del decreto-legge Rilancio (DL n. 34 del 2020), e per il periodo d’imposta 2018 deve elaborare entro il 31 dicembre 2021. L’Agenzia delle Entrate avrà l’onere di individuare i soggetti cui spetta la definizione e di inviare la proposta di sanatoria al contribuente, con l’importo dovuto al netto di sanzioni e somme aggiuntive. La definizione si perfeziona con il relativo pagamento di quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate.
I termini di decadenza di notifica delle cartelle di pagamento in caso di mancata definizione sono prorogati di un anno.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale. La disposizione prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale. Il comma 2 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.
La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, sarà effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”. Il finanziamento statale destinato ai fondi di solidarietà alternativi (artigianato e lavoro in somministrazione) è fissato nel limite massimo di 1.100 milioni.
Il blocco dei licenziamenti viene prorogato fino:
• al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
• al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da assegno ordinario e cassa in deroga.
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro. Lo stesso contributo spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’ anno 2019 non superiore a 75.000 euro.
Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza. La disposizione prevede che per l’anno 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore. Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.
Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza. L’articolo riconosce l’erogazione di tre mensilità, da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza).
Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI. La disposizione, in considerazione del fatto che negli ultimi 12 mesi l’emergenza sanitaria ha reso particolarmente gravosa la ricerca di occupazione, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine. La disposizione modifica l’articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta alla disciplina in materia di contratti a termine. In particolare, si prevede la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi. Ai fini della corretta applicazione della misura, si precisa, inoltre, che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti, avendo essa efficacia dall’entrata in vigore del presente decreto.
MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Vaccini e farmaci. Il decreto prevede nuovi stanziamenti per il finanziamento del piano vaccinale e per il sistema sanitario, di cui: • 2,1 miliardi aggiuntivi per l’acquisto di vaccini anti-Covid • 700 milioni aggiuntivi per l’acquisto di farmaci anti-Covid • nuove risorse per il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e per la logistica della campagna vaccinale • fondi per la produzione di vaccini in Italia • 50 milioni aggiuntivi per i Covid hospital e la possibilità di realizzare la vaccinazione anche nelle farmacie.