ISCRO liberi professionisti.
Si informa che l’INPS, con la circolare n. 94 del 2021 (All. n.1), ha
illustrato i requisiti, la misura, le modalità e i tempi di presentazione delle domande di
ISCRO, la nuova misura di sostegno al reddito introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, e
destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società
semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di
lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
Requisiti di spettanza
L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i
seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso
altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione
della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo
conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito
non superiore a 8.145 euro (a tal proposito, l’INPS precisa che il reddito cui si riferisce la
disposizione sopra richiamata è relativo al solo reddito prodotto per lo svolgimento
dell’attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR ed esposto nella
dichiarazione dei redditi – nel quadro “RE”, nel caso di attività professionale individuale,
nel quadro “RH” nel caso di partecipazione a studi associati, o nel quadro “LM”, per i
soggetti in regime forfettario – e non anche ad altre tipologie di reddito quale il reddito da
lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione ad impresa);
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione
della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in
corso.
Misura, durata e decorrenza della prestazione
L’indennità ISCRO è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro
autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS
alla data di presentazione della domanda e non può essere di importo mensile inferiore a
250 euro né superiore a 800 euro.
La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno
successivo alla data di presentazione della domanda (in caso non sia rintracciabile alcuna
dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi
quattro anni oggetto di osservazione (es. 2017-2018-2019-2020) precedenti l’anno di
presentazione della domanda di ISCRO (es. 2021), quest’ultima non potrà essere accolta).
Presentazione della domanda
Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda
all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. Esclusivamente per l’anno 2021 la domanda di indennità ISCRO può essere
presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.
Misure di politiche attive connesse all’indennità ISCRO
L’articolo 1, comma 400, della legge n. 178/2020 prevede, infine, che l’erogazione della
indennità ISCRO sia accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della
prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale.
In particolare, la disposizione sopra richiamata prevede che i criteri e le modalità di
definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento saranno
adottati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano