Contributo a fondo perduto DL Sostegni bis – Provvedimento Agenzia Entrate del 2 luglio 2021

Contributo a fondo perduto DL Sostegni bis – Provvedimento Agenzia Entrate del 2 luglio 2021

Roma, 5 luglio 2021 – Con il provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce modello e istruzioni per fare domanda di accesso al contributo a fondo perduto alternativo, corredato da una guida illustrativa sui nuovi aiuti introdotti dal decreto Sostegni bis.

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sui requisiti per inviare la domanda. Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali è riconosciuto ai titolari di partita IVA esclusi dal decreto Sostegni e, di conseguenza, che non hanno ricevuto l’accredito automatico disposto dal Decreto Sostegni.

L’accesso al nuovo filone di aiuti è riconosciuto anche a chi ha beneficiato delle prime due tranche di aiuti che, sulla base dei nuovi requisiti, potrà ricevere il pagamento se l’importo dovuto risulta superiore a quanto già erogato in automatico, per il maggior valore del contributo determinato.

Nello specifico, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, potranno inviare domanda dal 5 luglio alla scadenza del 2 settembre 2021, a condizione che rispettino i seguenti requisiti:

  • ammontare di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019);
  • fatturato e corrispettivi medio mensile dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di ammontare inferiore almeno del 30 per cento rispetto allo stesso dato relativo al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per chi ha già avuto accesso ai precedenti sostegni, per l’erogazione del contributo si applicherà la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto; Per gli esclusi, si applicherà la percentuale del 90, 70, 50, 40 o 30 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Non è previsto il riconoscimento di un contributo minimo per le partite IVA avviate dal 1° gennaio 2019 e, anche in tal caso, sarà necessario rispettare il requisito del calo minimo di fatturato pari almeno al 30 per cento.

Il contributo a fondo perduto alternativo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non spetta invece ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.

Entro il 2 settembre, in caso di errore, sarà possibile presentare una nuova domanda in sostituzione di quella errata.

ALLEGATO

Guida _ I contributi a fondo perduto del decreto “sostegni bis”

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