Conversione in Legge del decreto 127/2021 sulle certificazioni verdi. Importanti semplificazioni per il mondo delle imprese
Vi informiamo che sulla Gazzetta ufficiale n.277 del 20 novembre
2021 è stata pubblicata la legge 19 novembre 2021, n. 165 recante “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema
di screening.
Sulla stessa Gazzetta ufficiale è stato pubblicato altresì il decreto-legge 21
settembre 2021, n. 127 coordinato con le novità introdotte dalla legge di conversione.
Desideriamo segnalare che nel dibattito parlamentare sono state recepite alcune
segnalazioni provenienti dal mondo delle imprese, comprese due importanti semplificazioni
fortemente sostenuta dalla Confederazione relativamente all’utilizzo del Green Pass ed i
contratti di sostituzione nelle imprese fino a 15 dipendenti.
Più nel dettaglio sono queste le innovazioni introdotte di maggiore interesse per la categoria
che sono in vigore dal 21 novembre:
– Con una modifica approvata al Senato (che ha integrato il comma 1, capoverso 5,
dell’articolo 1 e del comma 1, capoverso 5, dell’articolo 3) viene previsto che i
lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio
datore copia della certificazione verde Covid, con conseguente esonero dai
controlli per tutta la durata della validità..
– L’articolo 3-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, inserisce un articolo 9-
novies nel citato D.L. n. 52, diretto a specificare che, qualora la scadenza di un
certificato verde Covid di un dipendente, pubblico o privato, si collochi
nell’ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere
nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata
lavorativa. Per l’ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni
summenzionate e per l’inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore
di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (capoversi da 7 a 9
dell’articolo 1, comma 1, e capoversi da 8 a 10 dell’articolo 3, comma 1).
– L’art.3 c.7 nella nuova formulazione prevede che, per le imprese con meno di quindici
dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro puo’
sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di
lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a
dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro
per il lavoratore sospeso.
– L’articolo 4-bis prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, fino al termine dello
stato di emergenza epidemiologica da Covid, possano promuovere, nei luoghi di
lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della
vaccinazione contro il Covid. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela
della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus
Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per lo svolgimento di tali campagne il datore di
lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nell’ambito
della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni
provvedono allo svolgimento delle campagne con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.