Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia prot. n. 191910/2021
del 15 luglio u.s. sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la
sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese
le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19 di cui all’articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta in oggetto,
comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei
mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Detta comunicazione è inviata esclusivamente con
modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario
mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate o i consueti canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Nel rispetto del limite di spesa previsti dalla citata normativa, il credito d’imposta, per ciascun
beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima
Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il
credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è
pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre
2021.
Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa,
dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito
teorico, l’Agenzia determina con il suddetto provvedimento la quota percentuale dei crediti
effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire
dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia di cui
sopra di determinazione della quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili.
Si trasmette in allegato per ogni necessario approfondimento copia del provvedimento,
modello per la comunicazione, istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche di
trasmissione pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
ALLEGATI
1. Provvedimento – pdf
2. Modello per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei
dispositivi di protezione – pdf
3. Istruzioni per la compilazione – pdf
4. Specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione – pdf