Decreto Legge Rilancio _ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Legge Rilancio _ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

CIRCOLARE n° 87/2020 Roma, 15/05/2020

Decreto Legge Rilancio _ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Roma 15 maggio 2020 _ Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il 13 maggio u.s un importante Decreto Legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto, in attesa di pubblicazione, interviene in diversi ambiti in modo trasversale.
Riportiamo di seguito, suddivisa per ambito di competenza, una sintetica disamina delle singole misure che tiene conto delle dichiarazioni ufficiali del Governo ma che necessariamente non può essere considerata esaustiva fino alla pubblicazione del testo.

La Confederazione resta in ogni caso a disposizione delle associazioni per approfondire le singole questioni e/o fornire ulteriori indicazioni

Sostegno alle imprese e all’economia
Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale,
anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
1. 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;

2. 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
3. 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;

Credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte.
La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
Rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non
operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative. Vengono previste ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”. In particolare viene introdotto un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative, prevedendo una detrazione d’imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
E’ prevista una detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
E’ previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa. Vengono soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che
prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti.
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Viene prevista la riduzione iva dei beni necessari al
contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020 inoltre, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, hanno diritto ad un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Misure fiscali
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi. Viene prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati in un massimo di quattro rate. Lotteria dei corrispettivi e registratore telematico. E’ stato previsto il rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021. Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Viene rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Per i pagamenti di avvisi bonari e avvisi di accertamento in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre. Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello.
Con decorrenza dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro. Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Sono previste modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020 e 2021, che tengano conto della particolare situazione contingente in cui verte il Paese.

Tax credit vacanze. Viene riconosciuto per il 2020 un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti in ambito nazionale effettuati nelle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare ed è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico.
E’ stata prevista l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.

Misure per il lavoro/famiglia
Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale. E’ istituito un Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione del trattamento di integrazione
salariale, ordinario o in deroga nonché dell’assegno ordinario di cui gli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per dare attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione Bancaria Italiana e le parti sociali.
Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. Il trattamento di integrazione salariale ordinario e l’assegno ordinario viene esteso per una durata massima di diciotto settimane di cui quattordici settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. Altre quattro settimane possono essere fruite per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Per i settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.
Viene a cessare il termine del quarto mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione per la presentazione delle richieste del trattamento: quindi per il periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020; successivamente al 31 maggio, la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione. Nel caso la domanda sia presentata oltre il termine suddetto, il trattamento non potrà essere riferito a sospensioni anteriori alla settimana precedente la data della domanda.
Cassa integrazione in deroga. Estesa di nove ulteriori settimane (cinque + quattro) anche la CIGD.
Viene ripristinato l’obbligo di raggiungere un accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Riforma meccanismo della CIGD.
I trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro. La domanda di concessione del trattamento di cui può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, alla sede Inps territorialmente
competente.
Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

Congedi parentali per i dipendenti.
Per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
E’ aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. I permessi retribuiti ex lege n. 104/92, sono portati a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Tutela del periodo di sorveglianza attiva.
E’ spostato il termine (al 31 luglio 2020) fino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.
Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.
Aumenta la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 milioni a 1.200 milioni.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. E’ allungato a cinque mesi il periodo in cui sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.
In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Reddito di emergenza.
Introduce il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 (“Rem”), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia
superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Sorveglianza sanitaria.
I datori di lavoro devono garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Per quei datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall’emergenza sanitaria COVID-19 – può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019.
A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio
dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo
2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Per Artigiani e commercianti non è previsto il bonus di mille euro (condizionato al calo di fatturato) relativo al mese di maggio, perché per lo stesso periodo, in quanto piccole imprese, avranno diritto al ristoro dell’Agenzia delle entrate, proporzionale al calo dei ricavi. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Tutte le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato
limite di spesa complessivo.
Indennità per i lavoratori domestici. Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta un’indennità pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 e non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza). Lavoro agile. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL. I trattamenti di NASPI e di DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto.
Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.
E’ previsto, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 81/2015, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015 (inserimento delle causali).

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19, è prevista la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. L’importo massimo concedibile mediante gli interventi, a fondo perduto, è pari ad euro 15.000 per le imprese da 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica. Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Al finanziamento delle iniziative sono destinate le risorse già disponibili per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
Emersione di rapporti di lavoro. I datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato nell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori di cui sopra, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Assistenza e servizi per la disabilità.
Si prevede un incremento del Fondo per le non autosufficienze. Si prevede anche un incremento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Si prevede infine l’istituzione del “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”. La proposta in oggetto mira a sostenere le strutture semiresidenziali che ospitano persone con disabilità, durante la fase emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19.

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