DECRETO “RIAPERTURE”

DECRETO “RIAPERTURE”

Roma 22 aprile 2021 _ Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di ieri, ha approvato un
decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni
rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici
sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che
tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai
protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Di seguito le principali previsioni contenute nel provvedimento tratte dal comunicato
stampa ufficiale divulgato subito dopo l’incontro.
Certificazioni verdi
Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni
verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o
la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con
risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di
sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni
rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti,
così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta
nell’Unione europea.
Zone gialle
Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle
introdotte dal presente decreto.
Spostamenti
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone
bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti
gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona
rossa.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una
sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre
a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano

potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le
persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in
zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti
verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.
Scuola e università
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in
presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia,
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di
primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola
secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).
Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per
cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70
per cento degli studenti, fino al 100 per cento.
Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si
svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in
particolare la presenza degli studenti del primo anno.
Bar e ristoranti
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione
con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti
orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione
negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi
alloggiati.
Spettacoli aperti al pubblico
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono
svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato
il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non
siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può
essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di
spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a
500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi
nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico
quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento
epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un
numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle
linee guida.
Competizioni ed eventi sportivi
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si
applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di
preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e
di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La
capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima
autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a
1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche
prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile
assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono
senza la presenza di pubblico.
Sport di squadra, piscine, palestre
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo
svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre,
dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine
all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.
Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1°
luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data
anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel
territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque
consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di
provenienza.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei
parchi tematici e di divertimento.

Condividi questo post