Decreto riaperture – in gazzetta la legge di conversione
Roma 23 giugno 2021 _ E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno
2021 la legge di conversione (l. n. 87/2021) del decreto Riaperture (D.L. n. 52/2021) recante
misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, in cui sono confluiti i
testi del decreto relativo alla proroga termini (D.L. 56/2021) e del decreto relativo alle
riaperture maggio (D.L. n. 65/2021).
La conversione in legge, tenendo conto dell’andamento della curva epidemiologica e dello
stato di attuazione del piano vaccinale, modifica i parametri di ingresso nelle zone colorate,
secondo i criteri proposti dal Ministero della salute.
In sostanza, nel determinare il colore si terrà conto:
– dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva;
– del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
Di seguito si riassumono alcune delle disposizioni previste nel decreto.
Smart working semplificato
Prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i datori di lavoro privati di
applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel
rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi
individuali previsti.
I datori di lavoro privati hanno l’obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della
prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel
sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Green pass
Per potersi spostare tra regioni in fascia arancione o rossa ma anche per entrare nelle
case di riposo (Rsa) e partecipare a feste, eventi e fiere il decreto ha istituito il green
pass che certifica:
– l’avvenuta vaccinazione contro Covid-19. In tal caso, ha validità 9 mesi dal completamento
del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all’interessato;
– la guarigione dall’infezione da Covid-19. In tal caso, il green pass ha una validità di 6 mesi
dall’avvenuta guarigione;
– l’esito negativo di un test molecolare o antigenico per la ricerca del Covid-19. In tal caso,
la certificazione ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test.Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 17 giugno 2021, il Governo ha definito
ufficialmente le modalità attuative della Piattaforma nazionale digital green certificate
dedicata al rilascio del Green pass.
Attività in presenza
Dal 1° luglio 2021 sarà possibile in zona gialla, nel rispetto di protocolli e linee guida
adottati e richiesti dalla normativa:
– svolgere in presenza corsi di formazione pubblici e privati;
– tenere convegni e congressi;
– consentire la presenza di pubblico anche al chiuso ad eventi e competizioni
sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale,
esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano
abitualmente conviventi sia per il personale, nei limiti già previsti (25% della capienza
massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso);
– riaprire le piscine e i centri natatori anche in impianti coperti;
– riaprire i centri benessere;
– riaprire i centri termali;
– svolgere tutte le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli
associativi del Terzo settore;
– riaprire al pubblico le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Assemblee di associazioni e fondazioni
E’ consentita fino al 31 luglio 2021 la possibilità di svolgere
mediante videoconferenze le sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private,
incluse quelle non riconosciute, delle fondazioni nonché delle società, comprese le
cooperative e i consorzi, anche quando tale possibilità non sia contemplata dai
relativi statuti.
Sorveglianza sanitaria
E’ stato confermato fino al 31 luglio 2021 l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e
privati di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e
commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti
a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o
dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare
una maggiore rischiosità.
Validità di documenti di riconoscimento
La validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio
2020 è stata prorogata fino al 30 settembre 2021 (rimane invece limitata alla data di
scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell’espatrio).
Inoltre, è stata differita fino al 31 luglio 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini
di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla
medesima data.