DL RILANCIO. ECO BONUS E SISMA BONUS DEL 110%, ANCHE CON SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO.
CASARTIGIANI CIRCOLARE – Roma, 20/05/2020
DL RILANCIO. ECO BONUS E SISMA BONUS DEL 110%, ANCHE CON SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO.
Nel “Decreto Rilancio”, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, è stata inserita, tra le altre, un’importante misura destinata a rilanciare la filiera delle costruzioni: il potenziamento delle agevolazioni eco bonus e sisma bonus. L’articolo 119 del DL incrementa al 110% l’aliquota di detrazione spettante per interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo la compensazione in 5 rate annuali di pari importo. Nel decreto viene precisato che le misure valgono per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edificio nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Sono state incluse le seconde case ma solo se non sono villette unifamiliari.
Nello specifico gli interventi dovranno riguardare:
Riqualificazione energetica (Eco bonus)
• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi, cosiddetti CAM, contenuti nel Dm ambiente dell’Il ottobre 2017. (spesa massima 60 mila euro/unità immobiliare)
• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati(spesa massima: 30.000 euro/unità immobiliare):
– a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto; a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; geotermici, anche abbinati all’installazione di Impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
– di microcogenerazione;
• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti:
– a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
– geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; – di microcogenerazione.
• tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti. Al fine di poter accedere beneficio, i lavori dl efficientamento dovranno però assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
MIGLIORAMENTO SISMICO (SISMA BONUS.)
L’attuale versione dl Decreto Bilancio 2020 prevede il super bonus del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico (c.d. Sisma Bonus) nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previsti dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (corrimi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies) per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
In questo caso è anche prevista la cessione del credito ma con la detrazione ridotta al 90%.
FOTOVOLTAICO
Nel caso si fruisca di una delle suddette detrazioni, è possibile utilizzare il super bonus al 110% anche per:
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
• l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il super bonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
Una novità di rilievo consiste nella possibilità, rimessa all’accordo tra le parti, per il soggetto avente diritto alle due detrazioni fiscali, di optare, alternativamente per:
• un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sui corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
• la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Ai fini della cessione dell’eco bonus e del sisma bonus è necessaria l’asseverazione dei requisiti richiesti da parte dl tecnici abilitati e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati per il primo, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, per il secondo.
Per rendere applicabile la misura sarà necessaria la pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero.