Esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi. Messaggio INPS n. 4620/2021
Si informa che l’INPS con il messaggio n. 4620/2021 (Allegato) ha fornito ulteriori chiarimenti relativi alle istanze di rimborso e compensazione, in ordine all’ applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Già con due precedenti messaggi – n. 3974 e n. 4184 l’Istituto ha reso nota la pubblicazione degli esiti delle verifiche preliminari per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, introdotta dalla legge di bilancio 2021.
Con il messaggio in oggetto, l’Istituto illustra le modalità applicative per ottenere i rimborsi e le compensazioni, precisando che gli importi già versati e non dovuti in conseguenza dell’autorizzazione dell’esonero potranno essere compensati o rimborsati a opera delle Strutture territoriali competenti, secondo quanto indicato con riferimento a ciascuna fattispecie.
In particolare, le istanze presentate dai contribuenti al fine di ottenere la restituzione delle somme versate e per le quali è stato concesso l’esonero contributivo potranno essere accolte soltanto dopo la puntuale verifica della presenza di tutti i requisiti previsti. In considerazione che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti dell’esonero e di rilascio delle procedure di presentazione delle istanze di riesame e della relativa gestione, le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021, in quanto termine ordinatorio. Non è infatti possibile al momento indicare una data di completamento delle suddette verifiche a livello centralizzato, atteso che alcune di esse dipendono dalla trasmissione di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalla loro successiva lavorazione.
Istanze di rimborso
Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali obbligati al versamento sul minimale di reddito, le istanze di rimborso devono essere presentate attraverso il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Domande di rimborso”; i liberi professionisti possono presentare le istanze di rimborso soltanto dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.
Istanze di compensazione
Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, obbligati al versamento sul minimale di reddito, e per quelli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.
Le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021 potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future. Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali le istanze di compensazione devono essere presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” inserendo nell’oggetto il seguente riferimento: “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”.
ALLEGATO Messaggio INPS n. 4620/2021