CORONAVIRUS – GOVERNO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI – CHIUSE ED APERTE – 11.03.2020
(CORONAVIRUS) CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI NON DI PRIMA NECESSITA’
Decreto ministeriale 11 marzo 2020:
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Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
– 1) Sono SOSPESE le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta ECCEZIONE per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’. Sono CHIUSI, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano APERTE le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso GARANTITA la DISTANZA di sicurezza interpersonale di UN METRO.
– 2) Sono SOSPESE le attivita’ dei servizi di RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad ESCLUSIONE delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che GARANTISCONO la DISTANZA di sicurezza interpersonale di UN METRO.
Resta CONSENTITA la SOLA RISTORAZIONE CON CONSEGNA a DOMICILIO nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto.
Restano, altresi’, APERTI gli ESERCIZI di SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e bevande posti nelle AREE SERVIZIO e RIFORMIMENTO CARBURANTE situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali GARANTENDO la DISTANZA DI SICUREZZA interpersonale di un metro.
– 3) Sono SOSPESE le attivita’ inerenti i servizi alla persona (fra cui PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
– 4) Restano- GARANTITI,- nel- rispetto- delle- norme igienico-sanitarie, i SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI nonche’ L’ATTIVITA’ del settore AGRICOLO,– ZOOTECNICO- di TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE comprese le FILIERE che ne forniscono beni e servizi.
– 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’art. 3,
comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, puo’ disporre la PROGRAMMAZIONE del servizio erogato dalle Aziende del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di ASSICURARE i SERVIZI. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, PUO’ DISPORRE, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con RIDUZIONE e SOPRESSIONE dei SERVIZI AUTOMOBILISTICI INTERREGIONALI e di TRASPORTO FERROVIARIO, AEREO e MARITTIMO, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di ASSICURARE i SERVIZI MINIMI ESSENZIALI.
– 6) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attivita’ strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle PRESTAZIONI LAVORATIVE IN FORMA AGILE del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e INDIVIDUANO LE ATTIVITA’ INDIFFERIBILI da rendere in presenza.
– 7) In ordine alle ATTIVITA’ PRODUTTIVE e alle ATTIVITA’ PROFESSIONALI si raccomanda che:
– a) sia attuato il MASSIMO UTILIZZO da parte delle imprese di MODALITA’ di LAVORO AGILE per le attivita’ che possono essere SVOLTE al PROPRIO DOMICILIO o in MODALITA’ a DISTANZA;
– b) siano INCENTIVATE LE FERIE E I CONGEDI RETRIBUITI per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– c) siano SOSPESE LE ATTIVITA’ DEI REPARTI AZIENDALI NON INDISPENSABILI alla PRODUZIONE;
– d) ASSUMANO PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO e, laddove NON fosse possibile rispettare la DISTANZA INTERPERSONALE di un METRO come principale misura di contenimento, con ADOZIONE di STRUMENTI di PROTEZIONE INDIVIDUALE;
– e) siano INCENTIVATE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
– 8) per le SOLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE SI RACCOMANDA ALTRESI‘ che siano LIMITATI al MASSIMO gli SPOSTAMENTI all’interno dei siti e CONTINGENTATO L’ACCESSO agli SPAZI COMUNI;
– 9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attivita’ produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
– 10) Per TUTTE LE ATTIVITA’ NON SOSPESE si INVITA al massimo utilizzo delle modalita’ di LAVORO AGILE.
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POSSONO RIMANERE APERTE (allegato 1 decreto ministeriale) le seguenti tipologie:
COMMERCIO AL DETTAGLIO:
– Ipermercati
– Supermercati
– Discount di alimentari
– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari
vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiale elettrico e termoidraulico
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Farmacie
– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di
medicinali non soggetti a prescrizione medica
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per
toletta e per l’igiene personale
– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per
corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
SERVIZI PER LA PERSONA (allegato 2 decreto ministeriale):
– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
– Attivita’ delle lavanderie industriali
– Altre lavanderie, tintorie
– Servizi di pompe funebri e attivita’ connesse
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FONTE – 11.03.2020:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4212