Ulteriori disposizioni del Governo per le festività natalizie e di fine anno.
Decreto Legge 18 dicembre 2020 – In Gazzetta le ulteriori disposizioni del Governo per le festività
natalizie e di fine anno.
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Roma 21 dicembre 2020 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 18 dicembre
2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre.
Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo
– Salvo quanto disposto dall’art. 1, c. II, del d.l. n. 158/2020, nei giorni festivi e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero
territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone “rosse” (art. 3
del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);
– nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure
previste per le cd. zone “arancioni” (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020), tuttavia
sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a
5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con
esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia,
– durante il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito
lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima
regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00
e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già
conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi,
– durante il periodo 24 dicembre – 6 gennaio, restano ferme, per quanto non
previsto nel d.l. in parola, le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell’art. 2, c.
I, d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020,
– la violazione delle misure disposte dal d.l. in parola e di quelle del d.l. n. 158
/2020 viene sanzionata ai sensi dell’art. 4 (sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, chiusura attività, ecc.), del
d.l. n. 19 /2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020.
Contributo a fondo perduto per i ristoratori
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro
per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti che, alla data del 19
dicembre:
– hanno la partita IVA attiva,
– ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività
prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati all’allegato 1 del d.l. in
commento.
Il contributo:
– non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre
2020,
– spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto
di cui all’art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non
abbiano restituito il predetto ristoro,
– è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul
conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente
contributo,
– è pari al contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020,
– non può essere superiore a euro 150.000,00,
– si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, c. da 7 a 14,
del d.l. n. 34/2020.
Codici Ateco che beneficeranno dell’aiuto economico
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
CASARTIGIANI – CIRCOLARE N. 278/2020