ULTIME DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DA COVID-19
GREEN PASS
Dal 1 al 30 aprile 2022 è necessario il green pass base nelle seguenti attività:
- attività lavorative, anche per gli over 50 (non sarà più necessario il green pass rafforzato, ma basterà il
green pass base, anche da tampone, per tutti i lavoratori indipendentemente dall’età); - mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di bar e ristorazione svolti al chiuso, sia al banco sia al tavolo (fatto salvo la ristorazione all’interno
di alberghi e altre strutture ricettive ad uso esclusivo dei clienti ivi alloggiati); - corsi di formazione pubblici e privati;
- partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto;
- aeromobili adibiti al trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni
impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, autobus adibiti a servizi di
trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un
percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Dal 1 al 30 aprile 2022 è necessario il green pass rafforzato nelle seguenti attività:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si
svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce; - convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività al chiuso;
- feste e cerimonie che si svolgono al chiuso;
- sale da ballo, discoteche, sale gioco;
- spettacoli, eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso.
Non sono ricomprese tra le attività con obbligo di Green Pass, a titolo esemplificativo, il consumo di cibo e bevande
all’aperto, l’accesso ad attività commerciali, servizi alla persona (parrucchieri, estetisti), uffici pubblici, mezzi
impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
Rimane in vigore fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per i soggetti over 50. La mancata vaccinazione non
rappresenterà però impedimento allo svolgimento dell’attività lavorativa in quanto sarà possibile accedere al luogo
di lavoro con green pass base (da vaccino, guarigione o tampone).
MASCHERINE PER LE VIE RESPIRATORIE
Dal 1 al 30 aprile 2022 è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto
ferroviario passeggeri di tipo interregionale, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due
regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché autobus adibiti a servizi di noleggio
con conducente; - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico;
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto, teatri, cinema, locali di intrattenimento,
eventi e competizioni sportive. - In tutti gli altri luoghi al chiuso (inclusi i luoghi di lavoro), fino al 30 aprile 2022, è comunque fatto obbligo
di indossare dispositivi di protezione per le vie respiratorie (anche mascherine chirurgiche).
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il DL non fornisce indicazioni in merito all’applicazione del Protocollo Condiviso del 6 aprile 2021 per gli ambienti
di lavoro. Si ritiene che tale protocollo debba continuare ad essere applicato, anche perché costituisce, per il
Datore di Lavoro, adempimento dell’obbligo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’art. 2087 cc.